PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 272 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 272-bis. - (Propaganda per l'affermazione violenta di princìpi e metodi ispirati a regimi comunisti). - Chiunque, nel territorio dello Stato, fa propaganda per l'affermazione violenta di un'associazione, di un movimento o di un gruppo ovvero di princìpi e metodi che si ispirano a regimi totalitari comunisti, passati o presenti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa di euro 200.000.
      Se la propaganda di cui al primo comma è specificamente diretta all'istigazione a commettere reati contro persone o cose, la pena prevista dal medesimo comma è raddoppiata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».